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Il passaporto ordinario è
valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello
italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto
da tutti i cittadini della Repubblica.
Per i minori degli anni 10, tuttavia, l'uso del passaporto ordinario
individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno
dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul
passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta
da chi sul minore esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi
competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente
cui il minore viene affidato.
I minori degli anni 16 possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto
di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad
accompagnarli.
Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle Questure e, all'estero,
dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il passaporto ha una validità di anni cinque, ma in taluni casi previsti
dalla normativa vigente o su richiesta dell'interessato ad esso può essere
attribuito un periodo di validità inferiore. In particolare, per coloro
che non hanno ancora soddisfatto gli obblighi di leva la validità del
passaporto non può superare il periodo di un anno.
Anche prima della scadenza e comunque entro i sei mesi successivi, il
passaporto può essere rinnovato per un periodo complessivamente non
superiore a quello massimo previsto dalla legge (1O anni).
1. La domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto, corredata
della documentazione occorrente, può essere presentata:
2. in Italia: nel luogo di residenza, presso la locale Questura o
Commissariato di P.S., ovvero, in assenza di detti Uffici, presso il
locale Comando Stazione dei Carabinieri o il Comune;
all'Estero: presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.
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su informazioni della Polizia
di Stato |
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