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Carta doganale del
viaggiatore |
La carta doganale del viaggiatore
si propone come strumento di facile e pronta consultazione, per conoscere le
principali disposizioni doganali.
Un ausilio a tutti coloro che siano in arrivo o in partenza dal nostro
paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali
documenti necessari, limitando i tempi di attesa e le formalità. |
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PAESI EXTRACOMUNITARI
UTILE PER CHI ARRIVA, PREZIOSA PER CHI PARTE
VIAGGI DA/VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Oggetti e generi di consumo
Valuta
Animali
Specie protette
Armi
Beni Culturali |
UNIONE EUROPEA
VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
Oggetti e generi di consumo
Mezzi di trasporto nuovi
Beni Culturali
Animali
Specie protette
Armi
Valuta |
CONSIGLI
ALCUNI CONSIGLI PER CHI SI RECA ALL’ESTERO
Specie protette
Apparecchiature foto-video ed elettroniche
Viaggi in auto
I controlli dei bagagli nei viaggi aerei
Informazioni telefoniche |
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PAESI EXTRACOMUNITARI |
Oggetti e generi di consumo
Importazione
Il viaggiatore in arrivo da un Paese che non fa parte dell’Unione
Europea (nota 1) può portare con sé, nel
bagaglio personale ed in esenzione dai diritti doganali, acquisti
di valore complessivo non superiore a e 175 purché si tratti di
importazioni prive di carattere commerciale. Tale valore si riduce
a e 90 per i minori di 15 anni. Nel valore complessivo di e 175
non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella
tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla
stessa.
I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi
dall’esenzione per i tabacchi e gli alcolici; quelli inferiori a
15 anni, anche dall’esenzione per il caffè.
Se si eccede la franchigia di e 175, il prodotto sconta per intero
i diritti doganali.
Se il valore globale di varie merci supera, per singolo
viaggiatore, l'importo di e 175, la franchigia viene accordata
fino alla concorrenza di tale importo per quelle merci che
importate singolarmente possono beneficiare della franchigia.
Esportazione
Non è previsto alcun limite di valore. Possono, comunque, esistere
disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per
cui si consiglia di rivolgersi alle relative ambasciate, prima
della partenza.
I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell’Unione Europea
possono ottenere lo sgravio o il rimborso dell’IVA inclusa nel
prezzo di vendita dei beni acquistati in Italia.
Tale beneficio può essere concesso a condizione che:
• il valore complessivo dell’acquisto sia superiore a e 154,94
(IVA inclusa);
• la merce sia destinata all’uso personale o familiare e sia
trasportata nei bagagli personali;
• l’acquisto risulti da una fattura con la descrizione della
merce, i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi del
suo passaporto o di un altro documento dello stesso valore;
• la merce venga trasportata fuori dal territorio dell’Unione
Europea entro tre mesi dalla fine del mese di acquisto;
• la merce acquistata e la relativa fattura vengano esibite
all’Ufficio doganale di uscita dal territorio dell’U.E. che deve
apporre sulla documentazione commerciale il VISTO DOGANALE a
riprova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio
comunitario;
• la fattura così convalidata venga restituita al venditore
italiano entro quattro mesi dalla fine del mese di acquisto.
Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell’IVA
inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, la merce deve
essere sempre esibita all’ufficio doganale.
Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non
vengano trasportati fuori dal territorio doganale comunitario
direttamente |
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Valuta
L'importazione e/o l'esportazione di valuta o altri titoli e valori
mobiliari è libera fino all'importo complessivo di €10.000,00.
Oltre questo importo è necessario compilare un formulario da
depositare in dogana al momento dell'entrata o dell'uscita dal
territorio doganale. La mancata dichiarazione costituisce violazione
della normativa valutaria.
Tale violazione comporta il sequestro amministrativo, nel limite del
40%, dell'importo in eccedenza il valore di €12.500,00 ed una sanzione
amministrativa fino al 40% della stessa somma eccedente. L'importo
sequestrato sarà restituito solo al pagamento della sanzione, fissata
dall'Ufficio Italiano dei Cambi - Via Quattro Fontane 123 - Roma. |
Animali
Animali da compagnia (Cani e gatti e furetti di età superiore a tre
mesi)
Se provenienti da Paesi Terzi, per l'importazione - o al seguito di
viaggiatore - in Italia, occorre che l'animale sia munito di un
certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti
del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i dati
identificativi dell'animale e del proprietario e dovrà attestare che
l'animale è stato riconosciuto
sano ed è in regola con la vaccinazione antirabbica e con la
titolazione degli anticorpi. La vaccinazione antirabbica, al momento
del viaggio, dovrà risultare effettuata da non meno di 20 giorni e da
non più di 11 mesi.
Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra U.E. possono
essere tenuti in quarantena, salvo non soddisfare tali condizioni dopo
il loro ingresso nel territorio dell'Unione.
Altri Animali
L'importazione di altri animali - ad esempio, uccelli, pesci, rane,
tartarughe terrestri - è consentita con un certificato sanitario
rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve
essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria
ed è immune da malattie infettive. Se gli animali, invece, sono
diretti verso un Paese extra U.E. si consiglia anche in questo caso,
di richiedere all'Ambasciata del Paese di destinazione le misure
necessarie e le vaccinazioni dovute.
Prodotti di origine animale - Importazione
Per finalità legate alla tutela della salute pubblica è vietata
l'importazione da Paesi terzi di scorte personali di carni, prodotti a
base di carne, latte e prodotti lattiero caseari e selvaggina - a
prescindere dal loro quantitativo totale -, che non siano accompagnati
da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine. Il
passeggero munito di tale certificato, prima di presentarsi
all'Ufficio di Dogana, dovrà recarsi all'Ufficio di controllo
veterinario, denominato PIF (Posto di Ispezione frontaliero), per un
controllo della merce e per la convalida del documento sanitario.
Sono previste deroghe ai controlli sistematici alle importazioni nei
casi:
• di prodotti fino ad un massimo di 5 Kg. Kg/persona provenienti dalle
Isole Færøer, dalla Groenlandia, dall'Islanda, dal Liechtenstein e
dalla Svizzera;
• di latte in polvere per lattanti, alimentari per bambini e alimenti
speciali necessari per motivi medici, purchè tali prodotti non
richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti
di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore
finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la
loro quantità non superi il normale consumo di una persona, ove per
uso personale si intende una quantità ragionevolmente consumabile da
un individuo;
• di confezioni relative a prodotti il cui consumo è gia iniziato e
nel caso di scorte ad uso personale provenienti da Andorra, dalla
Norvegia e da San Marino.
I passeggeri che durante i controlli previsti saranno trovati in
possesso di merci della specie non adeguatamente certificate e
controllate, si vedranno requisire le stesse ed imputare i costi della
loro successiva distruzione.
Il Caviale è esente da documento giustificativo, solo se il prodotto
importato non supera i 250 gr. per viaggiatore. Oltre tale limite,
l’importazione è ammessa se scortata da certificato CITES Estero da
sottoporre al momento dell’importazione al Servizio Cites, insieme ad
eventuali CITES ad uso turistico, che vengono rilasciati da Uffici
Esteri.
Per le Uova di Salmone, confezionate in barattoli sotto forma di pasta
da spalmare o di patè, non è necessaria alcuna documentazione
giustificativa.
Per entrambi i prodotti sono dovuti i diritti doganali al di sopra
della franchigia di 175 Euro di valore.
Per i prodotti vegetali, freschi o secchi, la normativa in vigore
stabilisce che qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di
organismi nocivi è ammessa, in assenza dei prescritti certificati
fitosanitari del Paese di origine e dell’iscrizione al registro dei
produttori, l’importazione di piccoli quantitativi di vegetali,
derrate alimentari o alimenti per animali, usati dal possessore o dal
destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o
consumati durante il trasporto. |
Specie
protette (flora, fauna e materiali derivati)
Animali
Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad
esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci
ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono “specie
protette” dalla Convenzione stessa. Il viaggiatore che volesse
importare tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario,
il certificato CITES (Convention on International Trade of
Endangered Species = Convenzione sul commercio internazionale delle
specie in via di estinzione) di autorizzazione all’esportazione,
rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.
Sono assolutamente vietate le importazioni di alcune specie di animali
gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della
Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia
maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).
Piante
Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee)
sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l’importazione di
questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un
certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del paese di
provenienza.
La Convenzione di Washington prevede l’assoluto divieto di
importazione o esportazione, invece, per alcune particolari specie di
piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee
Papiotelinum.
Avorio, pellicce, corallo
Importazione
All’atto dell’importazione devono essere accompagnati da certificato
CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla
Convenzione di Washington, come ad esempio:
• zanne di elefante ed oggetti di avorio;
• corallo;
• articoli in pelle di rettile;
• confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati;
• legname proveniente dalle foreste amazzoniche.
Prodotti di origine animale
Esportazione
Il viaggiatore italiano che voglia recarsi all’estero, nel caso porti
con sé pellicce o altri articoli confezionati con pelle di animali
protetti, prima di uscire dal territorio nazionale deve rivolgersi ad
un Ufficio del Corpo Forestale dello Stato per il rilascio di un
certificato di temporanea esportazione.
L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES
comporta, per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti
siano per uso personale, sanzioni che vanno da e 1.032,91 a e
9.296,22.
Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso
personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non
incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre
informarsi presso le Autorità competenti (Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente e Ministero delle
Attività Produttive).
Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (www.agenziadogane.gov.it/cites)
che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le
definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l’elenco
delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle
formalità richieste per ogni situazione e gli schemi di modulistica
necessari per le differenziate procedure. |
Armi
In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l’ingresso sul
territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o
arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare
permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza
del viaggiatore.
Nel caso in cui l’arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile
depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell’autorizzazione da
parte della Questura. |
Beni Culturali
Importazione
Il viaggiatore che importi un bene culturale lo deve dichiarare in
dogana per l’applicazione della relativa fiscalità: per la
determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto.
Il carattere di opera d’arte, invece, viene accertato
dall’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali.
Esportazione (temporanea o definitiva)
Per l’esportazione di beni culturali elencati nell’allegato al
Regolamento (CEE) n. 3911/92 (come, ad esempio, gli oggetti di
interesse storico o artistico, i quadri, le sculture e i vasi
ornamentali con più di 50 anni o i mobili con più di 100 anni) il
viaggiatore dovrà presentare in dogana un’autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio Esportazioni presso una Sovrintendenza ai Beni Culturali.
Invece, per l’esportazione di beni culturali che non rientrano
nell’elenco allegato al Regolamento (CEE) n. 3911/92 e che sono
compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico,
storico o archeologico, il viaggiatore dovrà rivolgersi all’Ufficio
Esportazioni, presso una Sovrintendenza ai Beni Culturali, per
richiedere l’autorizzazione nazionale all’esportazione, il cosiddetto
attestato di libera circolazione da presentare in dogana.
Nel caso, invece, di beni culturali con meno di 50 anni o che sono
stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un’autocertificazione,
accompagnata da due fotografie, con la quale il proprietario dichiara
che l’opera d’arte non è soggetta a tutela nazionale.
Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione
della Sovrintendenza territorialmente competente. |
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UNIONE EUROPEA |
Oggetti e generi di consumo
Dal 1° gennaio 1993 gli Stati Membri dell’Unione Europea sono uno
spazio unico di libero scambio per persone, merci e capitali.
Quindi i viaggiatori che si spostano dall’uno all’altro dei Paesi
dell’Unione Europea (nota 1), possono
portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio
commerciale senza alcuna limitazione o formalità.
Fanno eccezione alcune categorie di prodotti soggetti ad imposta
di fabbricazione o di consumo come tabacchi lavorati, alcol e
bevande alcoliche che sono ammessi entro determinati limiti (vedi
tabelle lato).
Superate tali quantità, i prodotti si considerano acquistati per
scopi commerciali. In questo caso la loro circolazione sarà
soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento. |
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Mezzi di trasporto nuovi
Per mezzi di trasporto nuovi è previsto il pagamento dell’imposta sul
valore aggiunto (IVA) nello Stato di destinazione anche se il
venditore, l’acquirente o entrambi i soggetti sono privati
consumatori.
Un mezzo di trasporto si considera nuovo quando risponde ad almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) veicoli con motore superiore a 48cc o potenza superiore a 7,2 Kw
• abbia percorso meno di seimila chilometri;
• sia stato ceduto prima della scadenza di sei mesi dalla data della
prima immatricolazione o dell' iscrizione in pubblici registri o di
altro provvedimento dello stesso valore;
b) imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri
• abbia navigato meno di cento ore;
• sia stata ceduta prima della scadenza di tre mesi dalla data della
prima immatricolazione o dell' iscrizione in pubblici registri o di
altro provvedimento dello stesso valore;
c) aeromobili con peso totale superiore a 1555 Kg
• abbia volato per meno di quaranta ore;
• sia stato ceduto prima della scadenza di tre mesi dalla data della
prima immatricolazione o dell' iscrizione in pubblici registri o di
altro provvedimento dello stesso valore.
Attenzione: in caso di vendita del proprio autoveicolo in un Paese
straniero, per ottenere la cancellazione del veicolo, è necessario,
all’atto della vendita, asportare le targhe, da riconsegnare al
Pubblico Registro Automobilistico insieme al libretto di circolazione,
al foglio complementare o al certificato di proprietà.
Ulteriori notizie possono essere richieste agli uffici della
motorizzazione civile. |
Beni
Culturali
Introduzione
Il viaggiatore in arrivo da un Paese comunitario deve rivolgersi al
competente Ufficio del Paese di partenza che provvederà, dietro
presentazione della documentazione che attesta la provenienza del
bene, a rilasciare un certificato di spedizione.
Non occorre certificazione, invece, per l’introduzione in Italia di
opere d’arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da
artisti viventi.
Trasporto o spedizione (temporanea o definitiva)
Per l’uscita dal territorio nazionale di beni culturali compresi nel
patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico o
archeologico, il viaggiatore dovrà richiedere all’Ufficio Esportazioni
della Sovrintendenza ai Beni Culturali il rilascio di
un’autorizzazione nazionale all’esportazione, il cosiddetto attestato
di libera circolazione.
Invece, nel caso di beni culturali con meno di 50 anni o che sono
stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un’autocertificazione,
accompagnata da due fotografie con la quale il proprietario dichiara
che l’opera d’arte non è soggetta a tutela nazionale.
Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione
della Sovrintendenza territorialmente competente. |
Animali
Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto,
oltre ai dati identificativi dell'animale - tatuaggio o microchip - e
del proprietario, dovrà contenere l'attestazione della vaccinazione
antirabbica.
Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Svezia e Regno Unito,
sarà necessario, inoltre, sottoporre il proprio animale a test
immunologico.
Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra U.E. possono
essere tenuti in quarantena, salvo non soddisfare tali condizioni dopo
il loro ingresso nel territorio dell'Unione.
Altri animali
Per altri animali – ad esempio: uccelli, pesci, rane, tartarughe
terrestri – l’introduzione è consentita con un certificato sanitario
rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve
essere attestato che l’animale è stato sottoposto a visita sanitaria
ed è immune da malattie infettive. |
Specie protette (flora, fauna e materiali derivati)
Animali
Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad
esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci
ornamentali alcune specie di uccelli, scimmie) determinati
costituiscono "specie protette" dalla Convenzione di Washington.
Il viaggiatore che volesse introdurre tali animali deve esibire, oltre
al certificato sanitario, il certificato CITES (Convention on
International Trade of Endangered Species = Convenzione sul commercio
internazionale delle specie in via di estinzione) di
autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese
di provenienza.
Sono assolutamente vietate le introduzioni di alcune specie di animali
gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all'appendice I della
Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia
maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).
Piante
Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee)
sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l’introduzione di
questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un
certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di
provenienza.
La Convenzione di Washington prevede l’assoluto divieto di
importazione o esportazione, invece, per alcune particolari specie di
piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee
Papiotelinum.
Avorio, pellicce, corallo
All’atto dell’introduzione devono essere accompagnati da certificato
CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla
Convenzione di Washington, come ad esempio:
• zanne di elefante ed oggetti di avorio;
• corallo;
• articoli in pelle di rettile;
• confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati;
• legname proveniente dalle foreste amazzoniche.
L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES
comporta per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti
siano per uso personale, sanzioni che vanno da e 1.032,91 a e
9.296,22.
Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso
personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non
incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre
informarsi presso le Autorità competenti (Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente e Ministero delle
Attività Produttive).
Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (www.agenziadogane.gov.it/cites)
che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le
definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l’elenco
delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle
formalità richieste per ogni situazione, e gli schemi di modulistica
necessari per le differenziate procedure. |
Armi
In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l’ingresso nel
territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o
arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare
permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza
del viaggiatore. |
Valuta
La movimentazione di valuta e titoli al seguito è consentita senza
dichiarazione fino ad un valore di €12.500,00.
Oltre questo importo è necessario compilare un formulario da
depositare presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale,
un comando della Guardia di Finanza, entro e non oltre le quarantotto
ore successive all'entrata oppure antecedenti all'uscita dal
territorio dello Stato, senza tenere conto dei giorni festivi.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa
valutaria.
Tale violazione comporta il sequestro amministrativo, nel limite del
40%, dell'importo in eccedenza il valore di €12.500,00 ed una sanzione
amministrativa fino al 40% della stessa somma eccedente.
L'importo sequestrato sarà restituito solo al pagamento della
sanzione, fissata dall'Ufficio Italiano dei Cambi - Via Quattro
Fontane 123 - Roma. |
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CONSIGLI |
Specie
protette
All’atto dell’acquisto di piante ornamentali, animali vivi o manufatti
confezionati con parti di “specie protette” dalla Convenzione di
Washington (stivali, borse, mobili, gioielli, etc.) si consiglia di
richiedere al venditore il rilascio di un attestato di autorizzazione
CITES del Paese di provenienza. |
Apparecchiature
foto-video ed elettroniche
Al riguardo:
• Le apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers di
elevato valore necessitano di una documentazione (ad esempio: ricevuta
di acquisto, certificato di garanzia delle apparecchiature o la
bolletta doganale d’importazione) che dimostri, in caso di controllo
al momento del rientro, che sono state regolarmente acquistate o
importate in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia di
rilasciare – presso un ufficio doganale portuale o aeroportuale – una
dichiarazione di possesso da esibire al rientro. |
Viaggi in
auto
Per i viaggi all'estero con la propria autovettura non sono previste
particolari formalità per chi si reca nei Paesi dell'Unione Europea.
Tali paesi riconoscono, infatti, la validità sia della patente
italiana che delle polizze assicurative RCA stipulate nel nostro
Paese.
In alcuni Paesi è richiesta la "Carta Verde". È questo un documento
allegato alla polizza assicurativa degli autoveicoli che permette
l'estensione della copertura assicurativa (contro furti, incidenti,
incendi etc.) al di fuori del Paese dove l'assicurazione è stata
stipulata: si richiede alla propria compagnia di assicurazione o
presso i posti di frontiera dei Paesi nei quali è necessaria. La
"patente internazionale", rilasciata dalla Prefettura di residenza, è,
invece, obbligatoria in tutti i Paesi extra-europei e nei Paesi
dell'ex Unione Sovietica. |
I controlli dei
bagagli nei viaggi aerei
Le formalità di sdoganamento del bagaglio variano a seconda che questo
sia registrato o portato a mano.
In partenza
Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza
anche nel caso che l’aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima
di proseguire per la sua destinazione non comunitaria.
Nel caso di trasbordo su altro aeromobile prima dell’uscita dalla U.E.,
i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l’aeroporto di
transito.
In arrivo
I controlli doganali si svolgono nel Paese comunitario di arrivo.
Nel caso i viaggiatori debbano proseguire con un volo intracomunitario
cambiando aereo, i controlli sui bagagli registrati si svolgono
all’aeroporto di arrivo di quest’ultimo volo, mentre quelli sui
bagagli a mano si svolgono nel primo aeroporto comunitario di arrivo,
dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il
valore che
ecceda l’esenzione.
N.B. Si consiglia, comunque, per avere maggiori possibilità di
ritrovare i bagagli eventualmente smarriti, di riportare il proprio
nome, cognome, indirizzo, numero e data del volo sia sull’etichetta
esterna che su un’etichetta interna al bagaglio stesso.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito
dell’Agenzia:
www.agenziadogane.gov.it dove è possibile trovare la sezione
“Relazioni con il pubblico”. |
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note:(1)
Fanno parte dell’Unione Europea: Belgio, Danimarca, Germania,
Grecia, Spagna, Francia,Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria,
Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Polonia, Ungheria, Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro e Malta.
su informazioni dell'AGENZIA DELLE DOGANE italiana
Maggiori informazioni e notizie in continuo aggiornamento:
www.agenziadogane.gov.it
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