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Carta doganale del viaggiatore

La carta doganale del viaggiatore si propone come strumento di facile e pronta consultazione, per conoscere le principali disposizioni doganali.
Un ausilio a tutti coloro che siano in arrivo o in partenza dal nostro paese, per essere in grado di predisporre in anticipo gli eventuali documenti necessari, limitando i tempi di attesa e le formalità.

PAESI EXTRACOMUNITARI
UTILE PER CHI ARRIVA, PREZIOSA PER CHI PARTE VIAGGI DA/VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Oggetti e generi di consumo
Valuta
Animali
Specie protette
Armi
Beni Culturali

UNIONE EUROPEA
VIAGGI NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA
Oggetti e generi di consumo
Mezzi di trasporto nuovi
Beni Culturali
Animali
Specie protette
Armi
Valuta

CONSIGLI
ALCUNI CONSIGLI PER CHI SI RECA ALL’ESTERO
Specie protette
Apparecchiature foto-video ed elettroniche
Viaggi in auto
I controlli dei bagagli nei viaggi aerei
Informazioni telefoniche

PAESI EXTRACOMUNITARI
Oggetti e generi di consumo
Importazione
Il viaggiatore in arrivo da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea (nota 1) può portare con sé, nel bagaglio personale ed in esenzione dai diritti doganali, acquisti di valore complessivo non superiore a e 175 purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale. Tale valore si riduce a e 90 per i minori di 15 anni. Nel valore complessivo di e 175 non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.
I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall’esenzione per i tabacchi e gli alcolici; quelli inferiori a 15 anni, anche dall’esenzione per il caffè.
Se si eccede la franchigia di e 175, il prodotto sconta per intero i diritti doganali.
Se il valore globale di varie merci supera, per singolo viaggiatore, l'importo di e 175, la franchigia viene accordata fino alla concorrenza di tale importo per quelle merci che importate singolarmente possono beneficiare della franchigia.
Esportazione
Non è previsto alcun limite di valore. Possono, comunque, esistere disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di rivolgersi alle relative ambasciate, prima della partenza.
I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell’Unione Europea possono ottenere lo sgravio o il rimborso dell’IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati in Italia.
Tale beneficio può essere concesso a condizione che:
• il valore complessivo dell’acquisto sia superiore a e 154,94 (IVA inclusa);
• la merce sia destinata all’uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;
• l’acquisto risulti da una fattura con la descrizione della merce, i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi del suo passaporto o di un altro documento dello stesso valore;
• la merce venga trasportata fuori dal territorio dell’Unione Europea entro tre mesi dalla fine del mese di acquisto;
• la merce acquistata e la relativa fattura vengano esibite all’Ufficio doganale di uscita dal territorio dell’U.E. che deve apporre sulla documentazione commerciale il VISTO DOGANALE a riprova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario;
• la fattura così convalidata venga restituita al venditore italiano entro quattro mesi dalla fine del mese di acquisto.
Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell’IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, la merce deve essere sempre esibita all’ufficio doganale.
Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale comunitario direttamente
Valuta
L'importazione e/o l'esportazione di valuta o altri titoli e valori mobiliari è libera fino all'importo complessivo di €10.000,00.
Oltre questo importo è necessario compilare un formulario da depositare in dogana al momento dell'entrata o dell'uscita dal territorio doganale. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria.
Tale violazione comporta il sequestro amministrativo, nel limite del 40%, dell'importo in eccedenza il valore di €12.500,00 ed una sanzione amministrativa fino al 40% della stessa somma eccedente. L'importo sequestrato sarà restituito solo al pagamento della sanzione, fissata dall'Ufficio Italiano dei Cambi - Via Quattro Fontane 123 - Roma.
Animali
Animali da compagnia (Cani e gatti e furetti di età superiore a tre mesi)
Se provenienti da Paesi Terzi, per l'importazione - o al seguito di viaggiatore - in Italia, occorre che l'animale sia munito di un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i dati identificativi dell'animale e del proprietario e dovrà attestare che l'animale è stato riconosciuto
sano ed è in regola con la vaccinazione antirabbica e con la titolazione degli anticorpi. La vaccinazione antirabbica, al momento del viaggio, dovrà risultare effettuata da non meno di 20 giorni e da non più di 11 mesi.
Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra U.E. possono essere tenuti in quarantena, salvo non soddisfare tali condizioni dopo il loro ingresso nel territorio dell'Unione.
Altri Animali
L'importazione di altri animali - ad esempio, uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri - è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria ed è immune da malattie infettive. Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra U.E. si consiglia anche in questo caso, di richiedere all'Ambasciata del Paese di destinazione le misure necessarie e le vaccinazioni dovute.
Prodotti di origine animale - Importazione
Per finalità legate alla tutela della salute pubblica è vietata l'importazione da Paesi terzi di scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero caseari e selvaggina - a prescindere dal loro quantitativo totale -, che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine. Il passeggero munito di tale certificato, prima di presentarsi all'Ufficio di Dogana, dovrà recarsi all'Ufficio di controllo veterinario, denominato PIF (Posto di Ispezione frontaliero), per un controllo della merce e per la convalida del documento sanitario.
Sono previste deroghe ai controlli sistematici alle importazioni nei casi:
• di prodotti fino ad un massimo di 5 Kg. Kg/persona provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia, dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Svizzera;
• di latte in polvere per lattanti, alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purchè tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non superi il normale consumo di una persona, ove per uso personale si intende una quantità ragionevolmente consumabile da un individuo;
• di confezioni relative a prodotti il cui consumo è gia iniziato e nel caso di scorte ad uso personale provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino.
I passeggeri che durante i controlli previsti saranno trovati in possesso di merci della specie non adeguatamente certificate e controllate, si vedranno requisire le stesse ed imputare i costi della loro successiva distruzione.
Il Caviale è esente da documento giustificativo, solo se il prodotto importato non supera i 250 gr. per viaggiatore. Oltre tale limite, l’importazione è ammessa se scortata da certificato CITES Estero da sottoporre al momento dell’importazione al Servizio Cites, insieme ad eventuali CITES ad uso turistico, che vengono rilasciati da Uffici Esteri.
Per le Uova di Salmone, confezionate in barattoli sotto forma di pasta da spalmare o di patè, non è necessaria alcuna documentazione giustificativa.
Per entrambi i prodotti sono dovuti i diritti doganali al di sopra della franchigia di 175 Euro di valore.
Per i prodotti vegetali, freschi o secchi, la normativa in vigore stabilisce che qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi è ammessa, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell’iscrizione al registro dei produttori, l’importazione di piccoli quantitativi di vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, usati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto.
Specie protette (flora, fauna e materiali derivati)
Animali
Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa. Il viaggiatore che volesse importare tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES (Convention on International Trade of Endangered Species = Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) di autorizzazione all’esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.
Sono assolutamente vietate le importazioni di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).
Piante
Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l’importazione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del paese di provenienza.
La Convenzione di Washington prevede l’assoluto divieto di importazione o esportazione, invece, per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.
Avorio, pellicce, corallo
Importazione

All’atto dell’importazione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:
• zanne di elefante ed oggetti di avorio;
• corallo;
• articoli in pelle di rettile;
• confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati;
• legname proveniente dalle foreste amazzoniche.
Prodotti di origine animale
Esportazione

Il viaggiatore italiano che voglia recarsi all’estero, nel caso porti con sé pellicce o altri articoli confezionati con pelle di animali protetti, prima di uscire dal territorio nazionale deve rivolgersi ad un Ufficio del Corpo Forestale dello Stato per il rilascio di un certificato di temporanea esportazione.
L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da e 1.032,91 a e 9.296,22.
Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente e Ministero delle Attività Produttive).
Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (www.agenziadogane.gov.it/cites) che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l’elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione e gli schemi di modulistica
necessari per le differenziate procedure.
Armi
In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l’ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore.
Nel caso in cui l’arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell’autorizzazione da parte della Questura.
Beni Culturali
Importazione

Il viaggiatore che importi un bene culturale lo deve dichiarare in dogana per l’applicazione della relativa fiscalità: per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto.
Il carattere di opera d’arte, invece, viene accertato dall’Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali.
Esportazione (temporanea o definitiva)
Per l’esportazione di beni culturali elencati nell’allegato al Regolamento (CEE) n. 3911/92 (come, ad esempio, gli oggetti di interesse storico o artistico, i quadri, le sculture e i vasi ornamentali con più di 50 anni o i mobili con più di 100 anni) il viaggiatore dovrà presentare in dogana un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Esportazioni presso una Sovrintendenza ai Beni Culturali.
Invece, per l’esportazione di beni culturali che non rientrano nell’elenco allegato al Regolamento (CEE) n. 3911/92 e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico o archeologico, il viaggiatore dovrà rivolgersi all’Ufficio Esportazioni, presso una Sovrintendenza ai Beni Culturali, per richiedere l’autorizzazione nazionale all’esportazione, il cosiddetto attestato di libera circolazione da presentare in dogana.
Nel caso, invece, di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un’autocertificazione, accompagnata da due fotografie, con la quale il proprietario dichiara che l’opera d’arte non è soggetta a tutela nazionale.
Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione della Sovrintendenza territorialmente competente.
UNIONE EUROPEA
Oggetti e generi di consumo
Dal 1° gennaio 1993 gli Stati Membri dell’Unione Europea sono uno spazio unico di libero scambio per persone, merci e capitali.
Quindi i viaggiatori che si spostano dall’uno all’altro dei Paesi dell’Unione Europea (nota 1), possono portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.
Fanno eccezione alcune categorie di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o di consumo come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche che sono ammessi entro determinati limiti (vedi tabelle lato).
Superate tali quantità, i prodotti si considerano acquistati per scopi commerciali. In questo caso la loro circolazione sarà soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.

Mezzi di trasporto nuovi
Per mezzi di trasporto nuovi è previsto il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato di destinazione anche se il venditore, l’acquirente o entrambi i soggetti sono privati consumatori.
Un mezzo di trasporto si considera nuovo quando risponde ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) veicoli con motore superiore a 48cc o potenza superiore a 7,2 Kw
• abbia percorso meno di seimila chilometri;
• sia stato ceduto prima della scadenza di sei mesi dalla data della prima immatricolazione o dell' iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento dello stesso valore;
b) imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri
• abbia navigato meno di cento ore;
• sia stata ceduta prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell' iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento dello stesso valore;
c) aeromobili con peso totale superiore a 1555 Kg
• abbia volato per meno di quaranta ore;
• sia stato ceduto prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell' iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento dello stesso valore.
Attenzione: in caso di vendita del proprio autoveicolo in un Paese straniero, per ottenere la cancellazione del veicolo, è necessario, all’atto della vendita, asportare le targhe, da riconsegnare al Pubblico Registro Automobilistico insieme al libretto di circolazione, al foglio complementare o al certificato di proprietà.
Ulteriori notizie possono essere richieste agli uffici della motorizzazione civile.
Beni Culturali
Introduzione
Il viaggiatore in arrivo da un Paese comunitario deve rivolgersi al competente Ufficio del Paese di partenza che provvederà, dietro presentazione della documentazione che attesta la provenienza del bene, a rilasciare un certificato di spedizione.
Non occorre certificazione, invece, per l’introduzione in Italia di opere d’arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti viventi.
Trasporto o spedizione (temporanea o definitiva)
Per l’uscita dal territorio nazionale di beni culturali compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico o archeologico, il viaggiatore dovrà richiedere all’Ufficio Esportazioni della Sovrintendenza ai Beni Culturali il rilascio di un’autorizzazione nazionale all’esportazione, il cosiddetto attestato di libera circolazione.
Invece, nel caso di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un’autocertificazione, accompagnata da due fotografie con la quale il proprietario dichiara che l’opera d’arte non è soggetta a tutela nazionale.
Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all’Ufficio Esportazione della Sovrintendenza territorialmente competente.
Animali
Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell'animale - tatuaggio o microchip - e del proprietario, dovrà contenere l'attestazione della vaccinazione antirabbica.
Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Svezia e Regno Unito, sarà necessario, inoltre, sottoporre il proprio animale a test immunologico.
Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra U.E. possono essere tenuti in quarantena, salvo non soddisfare tali condizioni dopo il loro ingresso nel territorio dell'Unione.
Altri animali
Per altri animali – ad esempio: uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri – l’introduzione è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l’animale è stato sottoposto a visita sanitaria ed è immune da malattie infettive.
Specie protette (flora, fauna e materiali derivati)
Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali alcune specie di uccelli, scimmie) determinati costituiscono "specie protette" dalla Convenzione di Washington.
Il viaggiatore che volesse introdurre tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES (Convention on International Trade of Endangered Species = Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) di autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.
Sono assolutamente vietate le introduzioni di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).
Piante
Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l’introduzione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.
La Convenzione di Washington prevede l’assoluto divieto di importazione o esportazione, invece, per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.
Avorio, pellicce, corallo
All’atto dell’introduzione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:
• zanne di elefante ed oggetti di avorio;
• corallo;
• articoli in pelle di rettile;
• confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati;
• legname proveniente dalle foreste amazzoniche.
L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da e 1.032,91 a e 9.296,22.
Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell’Ambiente e Ministero delle Attività Produttive).
Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (www.agenziadogane.gov.it/cites) che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l’elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione, e gli schemi di modulistica
necessari per le differenziate procedure.
Armi
In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l’ingresso nel territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore.
Valuta
La movimentazione di valuta e titoli al seguito è consentita senza dichiarazione fino ad un valore di €12.500,00.
Oltre questo importo è necessario compilare un formulario da depositare presso una banca, un ufficio doganale, un ufficio postale, un comando della Guardia di Finanza, entro e non oltre le quarantotto ore successive all'entrata oppure antecedenti all'uscita dal territorio dello Stato, senza tenere conto dei giorni festivi.
La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria.
Tale violazione comporta il sequestro amministrativo, nel limite del 40%, dell'importo in eccedenza il valore di €12.500,00 ed una sanzione amministrativa fino al 40% della stessa somma eccedente.
L'importo sequestrato sarà restituito solo al pagamento della sanzione, fissata dall'Ufficio Italiano dei Cambi - Via Quattro Fontane 123 - Roma.
CONSIGLI
Specie protette
All’atto dell’acquisto di piante ornamentali, animali vivi o manufatti confezionati con parti di “specie protette” dalla Convenzione di Washington (stivali, borse, mobili, gioielli, etc.) si consiglia di richiedere al venditore il rilascio di un attestato di autorizzazione CITES del Paese di provenienza.
Apparecchiature foto-video ed elettroniche
Al riguardo:
• Le apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers di elevato valore necessitano di una documentazione (ad esempio: ricevuta di acquisto, certificato di garanzia delle apparecchiature o la bolletta doganale d’importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, che sono state regolarmente acquistate o importate in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia di rilasciare – presso un ufficio doganale portuale o aeroportuale – una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.
Viaggi in auto
Per i viaggi all'estero con la propria autovettura non sono previste particolari formalità per chi si reca nei Paesi dell'Unione Europea. Tali paesi riconoscono, infatti, la validità sia della patente italiana che delle polizze assicurative RCA stipulate nel nostro Paese.
In alcuni Paesi è richiesta la "Carta Verde". È questo un documento allegato alla polizza assicurativa degli autoveicoli che permette l'estensione della copertura assicurativa (contro furti, incidenti, incendi etc.) al di fuori del Paese dove l'assicurazione è stata stipulata: si richiede alla propria compagnia di assicurazione o presso i posti di frontiera dei Paesi nei quali è necessaria. La "patente internazionale", rilasciata dalla Prefettura di residenza, è, invece, obbligatoria in tutti i Paesi extra-europei e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica.
I controlli dei bagagli nei viaggi aerei
Le formalità di sdoganamento del bagaglio variano a seconda che questo sia registrato o portato a mano.
In partenza
Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche nel caso che l’aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione non comunitaria.
Nel caso di trasbordo su altro aeromobile prima dell’uscita dalla U.E., i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l’aeroporto di transito.
In arrivo
I controlli doganali si svolgono nel Paese comunitario di arrivo.
Nel caso i viaggiatori debbano proseguire con un volo intracomunitario cambiando aereo, i controlli sui bagagli registrati si svolgono all’aeroporto di arrivo di quest’ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano si svolgono nel primo aeroporto comunitario di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che
ecceda l’esenzione.
N.B. Si consiglia, comunque, per avere maggiori possibilità di ritrovare i bagagli eventualmente smarriti, di riportare il proprio nome, cognome, indirizzo, numero e data del volo sia sull’etichetta esterna che su un’etichetta interna al bagaglio stesso.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito dell’Agenzia: www.agenziadogane.gov.it  dove è possibile trovare la sezione “Relazioni con il pubblico”.

note:(1) Fanno parte dell’Unione Europea: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia,Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Polonia, Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro e Malta.
 
 su informazioni dell'AGENZIA DELLE DOGANE italiana
 Maggiori informazioni e notizie in continuo aggiornamento: www.agenziadogane.gov.it